Art. 8.
(Centri di ricerca afferenti all'Istituto).

      1. Le istituzioni di ricerca per la pace e sui conflitti promosse dalla società civile italiana e dal mondo accademico possono richiedere al comitato direttivo il riconoscimento della qualifica di «centro di ricerca afferente all'Istituto». A tale fine, il comitato direttivo stabilisce i requisiti che le istituzioni di ricerca devono possedere per il riconoscimento di cui al presente comma.
      2. In occasione della conferenza nazionale di cui all'articolo 9, ovvero per provvedere alla designazione del proprio rappresentante in seno al comitato scientifico, si riunisce l'assemblea dei direttori dei centri di ricerca afferenti all'Istituto.